Domanda
E' vero che non è più necessario comunicare il all’Agenzia delle Entrate il luogo di tenuta delle scritture contabili?
Risposta
A sciogliere ogni dubbio ci ha pensato la risoluzione 25/9/2015, n. 81/E che afferma testualmente: “Poiché il conservatore (“elettronico”) non è il depositario delle scritture, il contribuente non è tenuto a farne comunicazione mediante il modello AA9/11 (essendo, in ogni caso, gli estremi identificativi del conservatore riportati obbligatoriamente nel manuale della conservazione), nel presupposto che, in caso di accesso, i verificatori siano messi in condizione di visionare e acquisire direttamente, presso la sede del contribuente ovvero del “depositario” delle scritture contabili, la documentazione fiscale, compresa quella che garantisce l’autenticità e integrità delle fatture, al fine di verificarne la corretta conservazione”.
Quindi, se l'azienda Gamma Srl conserva digitalmente (conservazione sostitutiva) i suoi documenti rilevanti ai fini fiscali esternalizzando il servizio, non vi è alcuna comunicazione da fare alla Agenzia delle Entrate. Deve in ogni caso essere possibile accedere, consultare, esportare tali documenti dalla sede di Gamma Srl.
Molti dubbi erano stati sollevati anche in virtù di diverse interpretazioni in materia di conservazione elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari, non solo di fatturazione elettronica tanto che, per evitare la irrogazione delle sanzioni, la comunicazione era comunque stata fatta.
Ora, chiarito che l'obbligo non sussiste, possiamo dire che si è trattato di un onere inutile.
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