Per i decaduti dal beneficio della rateizzazione si apre una interessante opportunità. Equitalia comunica che verranno riammessi i decaduti senza dover pagare integralmente le rate scadute. Coloro che sono decaduti dal beneficio della rateizzazione alla data del 1° luglio 2016 possono accedere ad una nuova rateizzazione fino ad un massimo di 72 rate elevabile nei casi previsti (Dl 113/2016 convertito in Legge 160 del 7/08/2016 e pubblicato in GU il 20/08/2016).
La nuova rateizzazione
“La nuova rateizzazione può essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili. Inoltre, chi è decaduto da una dilazione straordinaria con più di 72 rate, può ottenere al massimo lo stesso numero di rate approvate in precedenza”. E' stato anche previsto l'innalzamento della soglia di debito per accedere alla rateizzazione da 50mila a 60mila euro; la soglia dei 60mila euro si determina sommando sia l'importo per cui si richiede la rateizzazione che il debito residuo della dilazione già in corso. La domanda, in forma semplice, può essere presentata on line: è sufficiente dichiarare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e non serve aggiungere altra documentazione.
La richiesta deve essere presentata entro il 20 ottobre 2016. Qualora non venisse presentata domanda entro questa data, il contribuente decaduto potrà comunque accedere alla nuova rateizzazione ma dovrà integralmente pagare le rate scadute al momento della domanda.
Una volta ammessi alla nuova rateizzazione sarà di nuovo possibile richiedere il DURC ed il certificato di regolarità contributiva per partecipare ad appalti pubblici.
Il modulo per la richiesta di rateizzazione (mod. RR1) è disponibile sul sito di Equitalia o si può richiedere allo sportello.
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